LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  proposta
 dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn.
 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990,
 con  la  quale  si  osserva  che  non puo' essere sospeso il processo
 tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio  1982,  n.  429,
 convertito,  con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche
 in pendenza di un procedimento penale, che ha lo  stesso  presupposto
 di base e cioe' le bolle alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A